Art. 2.
(Finalità).

      1. L'esame di Stato ha come fine la verifica del grado di preparazione raggiunto dai candidati rispetto agli obiettivi didattici e formativi propri degli indirizzi di studio seguiti e, altresì, la verifica della personalità complessiva di ciascuno dei candidati rispetto alle ulteriori scelte che gli stessi intendano compiere.